In questo periodo telegiornali, approfondimenti politici e talk show affrontano sempre più spesso una tematica di particolare rilevanza per molti dipendenti: la Cassa Integrazione Covid-19.
Affrontiamo dunque alcuni aspetti tecnici e operativi di questo ammortizzatore sociale, utilizzato dalle Imprese, per far fronte alle misure restrittive che hanno colpito gran parte delle Attività e la libera circolazione di tutti i Cittadini.
La Cassa Integrazione è un ammortizzatore sociale, già esistente e previsto per le Aziende di vari settori.
A causa della pandemia COVID-19 e per il conseguente lockdown, il Governo italiano ha istituito a sostegno della forza lavoro, la causale: “Cassa Integrazione Covid-19” per permettere a tutte le Aziende, anche a quelle escluse dalla precedente normativa, di accedere in modo semplificato a questo ammortizzatore sociale.
Nel presente articolo parliamo della Cassa Integrazione Covid-19 a zero ore, cioè di quella percepita dai Dipendenti per sospensione totale dell’attività lavorativa.
L’importo dell’assegno Covid-19, erogato dall’INPS o anticipato dal Datore di Lavoro, è stabilito per legge nella misura dell’80% della retribuzione lorda mensile di competenza di ciascun dipendente.
La percentuale di riferimento, oltre ad essere parametrizzata all’orario di lavoro Full-Time/Part-Time, prevede l’esistenza di due massimali per l’erogazione delle spettanze:
1) primo massimale euro 998,18 per retribuzioni lorde mensili fino ad euro 2.159,48
2) secondo massimale euro 1.199,72 per retribuzioni lorde mensili superiori ad euro 2.159,48
entrambi i massimali si considerano al lordo dei contributi Inps nella misura del 5,84% e delle ritenute IRPEF previste per legge.
A titolo esemplificativo: un dipendente che percepisce uno stipendio lordo mensile di euro 2.000,00 (dove per lordo si intende l’importo prima delle ritenute INPS e IRPEF), vedrà corrisposto, nel caso di utilizzo dell’ammortizzatore sociale, un lordo di euro 998,18, pari al 49.91% circa del suo stipendio lordo base.
L’importo dell’assegno Covid-19, sostitutivo dello stipendio ed erogato a fronte della richiesta di intervento della cassa integrazione, è comprensivo dei ratei (competenze salariali che si maturano mensilmente) delle mensilità aggiuntive.
Nel periodo di sospensione lavorativa a zero ore non è prevista la maturazione di ferie e permessi, mentre rimane a carico dell’Azienda la quota di maturazione del TFR annuo nei mesi di utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
Ricordiamo che la possibilità di accesso alla Cassa Integrazione Covid-19, ha avuto inizio il 23.02.2020 ed è stata prorogata fino al 31.03.2021 per il protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto, con obbligo di sospensione di tutti i licenziamenti riconducibili alla crisi economico-sanitaria.
ATTENZIONE! Coloro che hanno percepito l’ammortizzatore sociale direttamente dall’INPS saranno obbligati a presentare, per l’anno di percezione, il Modello 730 o il Modello Unico così da liquidare correttamente le imposte a conguaglio.
Grazie per l’attenzione e al prossimo articolo.