Il 12 Dicembre 2022 Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un protocollo straordinario per il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, che prevede importanti novità e benefit per i dipendenti. Mentre si attende il rinnovo ufficiale, questo accordo offre già un’anteprima delle opportunità per i lavoratori del settore Commercio.
Vediamo cosa cambia da quest’anno (2023).
Per tutti i dipendenti in forza alla data di stipula dell’accordo:
Viene erogata ai dipendenti del Quarto Livello di inquadramento una tantum di euro 350,00 lordi. Il piano di pagamento è suddiviso in due tranche: 200 euro nel mese di Gennaio e 150 euro nel mese di Marzo. Analogamente, la tantum deve essere adeguata ai valori corrispondenti per gli altri Livelli di inquadramento contrattuale. Consulta dunque la Tabella Una Tantum per tutti gli importi.
LIVELLO | 1° RATEO GENNAIO 2023 | 2° RATEO MARZO 2023 |
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Quadri | € 347,22 | € 260,42 |
I | € 312,78 | € 234,58 |
II | € 270,56 | € 202,92 |
III | € 231,25 | € 173,44 |
IV | € 200,00 | € 150,00 |
V | € 180,69 | € 135,52 |
VI | € 162,22 | € 121,67 |
VII | € 138,89 | € 104,17 |
Operatori di Vendita 1a Categoria | € 188,79 | € 141,60 |
Operatori di Vendita 2a Categoria | € 158,50 | € 118,88 |
Inoltre, a partire dal 01 Aprile 2023, al Quarto Livello di inquadramento dovrà essere riconosciuta una somma pari ad euro 30 lordi mensili da ri-parametrizzare per tutti gli altri Livelli di inquadramento. L’importo è da intendersi come incremento della paga base, a titolo di acconto, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. Consulta dunque la Tabella Aumento Assorbibile per tutti i dettagli.
LIVELLO d'Inquadramento | 01/04/2023 ACCONTO |
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Quadri | € 52,08 |
I | € 46,92 |
II | € 40,58 |
III | € 34,69 |
IV | € 30,00 |
V | € 27,10 |
VI | € 24,33 |
VII | € 20,83 |
Operatori di Vendita 1a Categoria | € 28,32 |
Operatori di Vendita 2a Categoria | € 23,78 |
Facciamo chiarezza su due punti in particolare
Per evitare dubbi interpretativi specifichiamo che:
- Gli importi una tantum verranno erogati “pro quota”, cioè in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo 2020-2022. Ai fini dell’anzianità non saranno conteggiati: i periodi di servizio militare e le aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non si è dato luogo a retribuzione a norma di legge. Rientrano invece nel computo: il congedo di maternità; i congedi parentali e i periodi di astensione dal lavoro, per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Gli importi una tantum non saranno poi considerati ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.
- La frase presente nel protocollo di intesa “acconto assorbibile” significa che quanto sarà ricevuto in busta a partire dal mese di Aprile 2023 – non trattandosi di un rinnovo contrattuale – avrà titolo di acconto sui futuri rinnovi del CCNL del settore. Pertanto, al momento del rinnovo ufficiale del contratto, suddetto importo sarà eliminato e riassorbito dall’aumento ufficiale. A titolo d’esempio, in termini semplici: se a Maggio 2023 fosse rinnovato il CCNL di settore e lo stesso prevedesse un aumento della Paga Base di euro 35 lorde per il Quarto Livello, il dipendente perderà l’acconto di euro 30 e riceverà l’aumento della Paga Base di euro 35.
Qual è la “voce” da cercare nella Busta paga?
Le diciture da rintracciare nella vostra Busta Paga sono:
- “Una Tantum” nel corpo della Busta Paga
- “Acconto assorbibile” nella parte alta della Busta, tra gli elementi fissi della retribuzione mensile, ossia vicino alle diciture: paga base, scatti, EDR, contingenza.
Se il Vostro contratto di lavoro applicato è il CCNL Commercio queste voci debbono comparire nella vostra Busta Paga, perché l’erogazione è un obbligo del datore di lavoro e non una opzione.
Al prossimo articolo!!!!